Descrizione

Istanza di accesso civico

 Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere informazioni. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

• in allegato, via mail, all’indirizzo  enic81500a@istruzione.it indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico” e  allegando la  scansione di un documento d’identità valido;

• di persona, presentando alla segreteria/protocollo dell’Istituto (piazza VI Dicembre s.n.c. Enna) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido

Allegati

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